Mobilità sostenibile: pubblicate le nuove linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro

La mobilità sostenibile non è un tema nuovo in Italia, il primo importante decreto risale infatti al 1998 (Decreto Ministeriale 27/03/1998, meglio conosciuto come “Decreto Ronchi”); nei giorni scorsi però si è inserita nel quadro normativo italiano una rilevante novità: lo scorso 4 agosto il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili hanno approvato, con Decreto Interdirettoriale n. 209 del 4 agosto 2021 (attuativo del decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021) le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL – Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro da parte dei Mobility manager.

La novità più rilevante introdotta dalla norma è quella che prevede che imprese e pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbano redigere e adottare un Piano di Spostamento Casa Lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, nonché nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Come si legge dal sito del Ministero della Transizione Ecologica: obiettivo della norma è consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato motorizzato individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

La redazione e l’implementazione dei PSCL era prevista nell’articolo 3 del decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, e analizzando per punti il documento si evidenziano i seguenti aspetti fondamentali per la redazione del piano.

Con gli articoli 2, 6 e 7 vengono definite due figure chiave: il “mobility manager aziendale”, cioè un dipendente o un professionista esterno in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente; il “mobility manager d’area”, figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente e impiegato nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

I compiti di queste due figure possono essere così riassunti: il mobility manager aziendale deve promuovere e realizzare interventi che consentano la riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare durante gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori della dell’azienda per cui lavora. Questo si concretizza attraverso la redazione di un Piano di Spostamento Casa Lavoro che una volta realizzato va mantenuto aggiornato e monitorato, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente a cui il documento va spedito, entro 15 giorni dall’adozione. A tal proposito il mobility manager aziendale è la persona incaricata a curare i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente ed è tenuto a promuovere con il mobility manager d’area azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari. Come detto il mobility manager aziendale può essere anche un tecnico estero all’azienda ma, proprio per le attività che deve svolgere in maniera continuativa, è consigliabile individuarlo all’interno dell’organizzazione, sempre rispettando i requisiti di professionalità ed esperienza. In quest’ottica eventuali corsi di formazione per diventare “mobility manager” possono essere utili ma non obbligatori. La norma non parla mai di percorsi formativi necessari per svolgere l’incarico, e quindi, ad oggi, non esistono corsi che abilitano alla professione.

Come si evince da quanto riportato sopra, il mobility manager d’area è di fatto la persona di raccordo tra i mobility manager aziendali e i Comuni, da cui sono nominati con compiti di supporto nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) – dettagliato nell’articolo 3 del decreto – è lo strumento che consente di pianificare gli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale. Deve individuare le misure che si intendono adottare per orientare gli spostamenti dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore. Deve tenere conto dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Inoltre, nel piano vanno identificati i vantaggi connessi all’attuazione delle misure previste per i dipendenti coinvolti (in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto), per l’impresa (in termini economici e di produttività) e per la collettività (in termini ambientali, sociali ed economici).

Riepiloghiamo, infine, quali sono gli aspetti principali da tenere in considerazione nella redazione di un PSCL e le scadenze che le organizzazioni interessate dal suddetto decreto devono rispettare:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno le organizzazioni con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente;
  • nel calcolo del tetto dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale vanno considerati anche i dipendenti di altre imprese, che operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso l’unità locale in base a contratti di appalto di servizi o con forme di distacco, comando o altro;
  • il decreto prevede che, in fase di prima applicazione, i PSCL siano adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • il PSCL adottato dalle imprese va trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall’adozione e il Comune può stipulare con l’impresa che lo ha adottato intese e accordi per una migliore implementazione del piano;
  • il PSCL può essere comunque adottato facoltativamente dalle altre imprese che possono procedere, sempre facoltativamente, alla nomina anche del mobility manager aziendale.

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