Rifiuti e Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2021

Nei giorni scorsi è uscito un interessante report realizzato dalla Fondazione Symbola insieme a Comieco, da cui si evince che l’Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti pari al 79% con una incidenza più che doppia rispetto alla media UE e ben superiore a tutti gli altri grandi paesi europei (la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la Germania al 43%). L’Italia è anche uno dei pochi paesi europei che dal 2010 al 2018 – nonostante un tasso di riciclo già elevato – ha comunque migliorato le sue prestazioni (+8,7%).

Un risultato importante, a tratti sorprendente, che dovrebbe spingere il mondo industriale e la politica a continuare su questa strada perseguendo un miglioramento continuo delle prestazioni nazionali in tema di riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti speciali.

Queste analisi sono possibili anche grazie ai dati forniti annualmente dalle aziende attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, meglio conosciuto come MUD. Dichiarazione che ogni anno presenta qualche novità e che per l’anno 2021 è contenuta nel D.P.C.M. del 23 dicembre 2020.

Vediamo in questo articolo cosa è cambiato rispetto alla dichiarazione del 2020 e cosa viene confermato rispetto ai modelli precedenti.

Innanzitutto anche il MUD 2021 – che fa riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 – continua ad essere articolato in 6 comunicazioni da presentare alle Camere di Commercio territorialmente competenti da parte dei soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione rifiuti;
  2. Comunicazione veicoli fuori uso;
  3. Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

I soggetti obbligati a presentare il MUD sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali (con più di 10 dipendenti) di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

I produttori di rifiuti esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD sono invece:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Le principali novità riguardano la data di presentazione del documento che quest’anno ha come termine ultimo il 16 giugno 2021. Di norma la scadenza era il 30 aprile ma a causa della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 39 del 16 febbraio 2021) il termine per la presentazione del MUD è slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021, cioè centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Si riscontrano novità anche nelle informazioni da trasmettere e nelle modalità di invio delle comunicazioni. I suddetti aggiornamenti sono volti a dare attuazione a normativa europea più recente e ai provvedimenti nazionali che hanno recepito le direttive sull’economia circolare (tra tutti, il D.Lgs. 116/2020).

Segnaliamo quindi che:

  • gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
  • nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
  • la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
  • sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE “aperto” a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. 49/2014;
  • sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito http://www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione rifiuti;
  • Comunicazione veicoli fuori uso;
  • Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Come già avviene da un po’ di anni a questa parte, per poter effettuare l’invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell’operazione[1].

Si confermano anche le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione; e il pagamento dei diritti di segreteria al momento dell’invio. Nello specifico questi ammontano a 10,00 euro per dichiarazione per l’invio telematico, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l’Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it). Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa.

La comunicazione rifiuti semplificata – tramite il portale www.mudsemplificato.ecocerved.it – è riservata ai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. Non possono presentare il MUD Semplificato i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Per ulteriori informazioni si raccomanda di consultare il sito internet: www.mudtelematico.it.

Redazione Osservatorio HSE


[1] Associazioni di categoria e studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati/clienti apponendo ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e clienti.

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