Emissioni in atmosfera: modifiche al Codice ambientale ed emissioni di sostanze particolarmente pericolose

Lo scorso 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 102/2020, decreto da molti definito “correttivo” del D.Lgs. 183/2017, poiché modifica nuovamente la Parte V del D.Lgs. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.

Le modifiche sono finalizzate a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e controlli relativi alla gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.

Tra le principali modifiche si segnala che all’articolo 271 è inserito il comma 7-bis secondo il quale le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.
Dette sostanze e quelle identificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. È introdotto l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’Autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Se le sostanze o miscele in esame sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in stabilimenti o installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, la relazione deve essere inviata all’autorità competente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
In caso di modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore deve presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del nuovo comma. In tal senso, i gestori di stabilimenti e istallazioni in esercizio alla data in entrata in vigore del decreto in cui le stesse sostanze o le miscele sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni devono comunque presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’Autorità competente.

In sintesi: la suddetta normativa si applica a tutti coloro che hanno richiesto l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera (adempimento previsto obbligatorio per aziende in AUA, AIA o direttiva IPPC), in quanto all’interno del loro ciclo produttivo utilizzano sostanze/miscele pericolose captandone i residui di lavorazione ed emettendoli in atmosfera previa sistema di filtraggio.

Trattasi di comunicare all’ARPA, una valutazione che riporti l’utilizzo pari ad almeno 10 Kg/anno di sostanze pericolose o miscele pericolose quali:

· Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340,H350, H360);

· Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

· Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata come definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. (Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle estremamente preoccupanti).

Nella comunicazione vanno indicate l’eventuale previsione di sostituzione/usi sostanze alternative. La valutazione deve essere inviata entro il 28/08/2021.

Sono trascurabili, ai fini della valutazione, le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo sono inferiori a 10 kg/anno.

Naturalmente se non vi sono sostanze/miscele pericolose che interessino le emissioni non c’è da inviare nulla, ma è bene predisporre un documento attestante l’analisi delle schede di sicurezza che giustifichi la non applicabilità.

SANZIONI PREVISTE

In caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (E’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all’articolo 271, comma 7-bis).

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