Il primo giugno sarà una data importante per chi opera nel campo della gestione dei rifiuti e per i produttori di rifiuti speciali in generale. Lo scorso dicembre, infatti, l’Unione Europea ha emanato due importanti normative in tema di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: il Regolamento n.1357/2014 e la Decisione della commissione 955/2014, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente in data 19 e 30 dicembre. Un regalo di Natale e uno di capodanno che hanno modificato significativamente il quadro normativo sui rifiuti e hanno creato non poca confusione per gli addetti ai lavori.
Nonostante la mole di riferimenti normativi cerchiamo di spiegare in maniera più chiara possibile da dove nasce la necessità di emanare questi regolamenti e quali sono le conseguenze per le aziende produttrici di rifiuti.
Le nuove normative nascono col fine di allineare la classificazione dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi, al Regolamento UE 1272/2008, meglio conosciuto come CLP, che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Questo regolamento, che non si applica ai rifiuti, richiama però delle classi di pericolosità per le sostanze che si ritrovano, seppur con alcune differenze, anche nella normativa che attualmente regola la classificazione di pericolosità dei rifiuti. Al fine quindi di rendere più omogenee le normative in questione l’Unione Europea ha emanato le suddette disposizioni in materia di rifiuti che nei fatti modificano la procedura metodologica per l’individuazione del codice identificativo da attribuire al rifiuto, i limiti di concentrazione e le procedure di determinazione delle caratteristiche di pericolo. Dal primo giugno vedremo quindi indicate con “HP” le classi di pericolo attribuite ai rifiuti (oggi vengono indicate con la sola lettera “H” e questo sembra creare confusione con il CLP che utilizza la stessa lettera per classi di pericolosità differenti). Per i rifiuti infiammabili non esisterà più la distinzione tra H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili) e, in aggiunta, il limite di infiammabilità che porta all’attribuzione della nuova caratteristica di pericolo HP3 non sarà più 55°C ma saranno considerati infiammabili tutti i rifiuti liquidi con un punto di infiammabilità minore di 60°C. Ma senza dubbio i principali cambiamenti si verificheranno per quei rifiuti chiamati “a specchio” che se oggi sono considerati non pericolosi, dopo il primo di giugno potrebbero diventarlo. E qui entra in gioco anche il legislatore italiano che con la legge n.116/2014 ha legiferato in autonomia sulle stesse questioni entrando in conflitto con i regolamenti europei che comunque dal primo di giugno avranno la meglio. Senza entrare nel dettaglio della questione, che richiederebbe un tempo ed uno sforzo notevole, segnaliamo solamente che a seguito della legge n.116 il rifiuto classificato con codice CER “pericoloso assoluto” è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione, mentre il rifiuto classificato con codice CER “non pericoloso assoluto” non è pericoloso punto e basta! Il problema si pone per i suddetti rifiuti con CER a specchio, la cui determinazione di pericolosità dovrà essere per forza certificata da un’analisi del rifiuto. Tradotto vuol dire che: il produttore, prima dell’attribuzione del codice CER al proprio rifiuto, deve far fare un’analisi dello stesso ad un laboratorio autorizzato che seguendo le nuove indicazioni metodologiche previste dalla Decisione UE 955/2014 e dal Regolamento 1357/2014, in vigore dal 1° di giugno, determineranno la pericolosità o meno del rifiuto stesso.
Per ulteriori dettagli in merito si rimanda ai regolamenti sopraccitati anche se districarsi tra le varie normative non è cosa semplice. Considerando che il periodo transitorio per l’adeguamento alle novità è praticamente inesistente (le disposizioni saranno pienamente operative allo scoccare della mezzanotte del 1° giugno) il Ministero dell’Ambiente italiano dovrebbe emanare a breve un decreto che faccia chiarezza sulle disposizioni in merito.
Nel frattempo però il consiglio che viene dato dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza alle aziende produttrici di rifiuti è quello di incominciare ad individuare quali dei propri rifiuti potrebbero ricadere in categorie “a specchio”, quindi smaltirli secondo le attuali disposizioni entro la fine di maggio, e dopo il primo di giugno mettere in conto un’analisi degli stessi per verificarne l’effettiva nuova pericolosità.
Andrea Merusi