Approfondimento: l’infezione da coronavirus sul lavoro è da considerarsi infortunio sul lavoro?

Le ultime disposizioni legislative hanno equiparato l’infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro, ad infortunio sul lavoro per causa virulenta, prevedendo l’accesso dell’infortunato alla tutela INAIL (Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, art. 42, co. 2). Ad oggi l’ambito di tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, ma anche altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

Questa disposizione lascia tuttavia presagire l’emersione di possibili futuri contenziosi volti a far valere rivendicazioni nei confronti di aziende operanti nei più svariati settori, che abbiano omesso di prevenire il rischio in maniera compiuta. In buona sostanza, potremmo trovarci un domani a dover gestire situazioni risarcitorie o contenziosi di lavoratori a cui è stato chiesto di continuare a lavorare e che potrebbero accampare il fatto di aver contratto il virus in ambito lavorativo.

Pertanto, per una migliore tutela processuale dell’azienda stessa oltre che per una migliore protezione dei lavoratori, l’invito è di rispettare in maniera scrupolosa il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020, e in particolare, si suggerisce di:

  • estrapolare da questo protocollo delle procedure operative di gestione dell’emergenza specifiche per la propria attività (che potrebbero costituire un addendum del nostro DVR o Sistema di Gestione): questo significa dichiarare e specificare in corrispondenza di ciascun punto contenuto nel protocollo cosa l’azienda ha fatto o deciso di fare;
  • documentare tutte le scelte adottate oggi e che potremmo trovarci a giustificare in futuro, relative per esempio ai DPI adottati e consegnati ai lavoratori (se non ho disponibilità di FFP2 o FFP3 conservare le pezze giustificative dei fornitori), alle procedure e modalità di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei punti di maggior contatto (da farsi giornalmente e che ricordo essere pre-requisito essenziale per la prosecuzione delle attività), alle misure generali adottate per evitare il contagio (es. contingentare gli spostamenti interni del personale, prediligere i turni fissi in modo da evitare la cross contamination tra i lavoratori, ecc.).

Nel caso riteneste opportuno un sopralluogo di un nostro esperto per la verifica delle procedure adottate contattateci attraverso la sezione “contatti”.

Paolo Amandi

RSPP e Consulente Sicurezza e Salute sul lavoro

 

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