Coronavirus: dal 15 ottobre obbligo di Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (data attualmente prevista per il termine dello stato di emergenza), chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi in cui svolge tale attività, deve essere in possesso del Green Pass ed esibirlo su richiesta.

Come per il settore pubblico, tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso tali strutture, anche sulla base di contratti esterni. La verifica del rispetto di questa prescrizione è effettuata sia dalla struttura, sia dai datori di lavoro dei soggetti esterni.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prediligendo ove possibile i controlli all’accesso ai luoghi di lavoro, nel caso anche a campione, e devono individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni

Il decreto prevede che il personale, che comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della Certificazione verde Covid-19 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass; mentre il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle disposizioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro o che non abbia predisposto le corrette modalità di verifica è passibile di una sanzione compresa tra 400 e 1000 euro e in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

Si ricorda che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Certificazioni verdi Covid-19

Il decreto apporta inoltre delle modifiche al DL 22 aprile 2021, n. 52(5), convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87(6); in particolare:

1. La Certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  • avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

 2. La Certificazione viene rilasciata nei seguenti casi:

  • in caso avvenuta vaccinazione, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose fino al completamento del ciclo vaccinale e con validità di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • in caso di avvenuta guarigione da Covid-19, con una validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione; se, a seguito di precedente infezione da SARS-COV-2 e successiva guarigione, viene somministrata una dose di vaccino, la validità è di dodici mesi dalla data di somministrazione;
  • in caso di tampone molecolare o rapido, risultato negativo, con validità di 48 ore dall’esecuzione del test;
  • in caso di infezione da SARS-COV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo, con successiva guarigione, con validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

In conclusione è bene considerare che la situazione è in continua evoluzione e che nelle prossime settimane ci potranno essere ulteriori novità.

Paolo Amandi

RSPP e Consulente Salute e Sicurezza sul Lavoro

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