Nuovo Coronavirus (CODIV-19). Cos’è e cosa devono fare le attività produttive

Dal sito del Ministero della Salute si legge che i Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie respiratorie più gravi. Nel dicembre 2019 a Wuhan, Cina, è stato identificato un nuovo ceppo di coronavirus (a cui è stato dato il nome di SARS-CoV-2), precedentemente mai riscontrato nell’uomo; tale virus è il responsabile della malattia ribattezzata COVID-19.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo Coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie; raramente può essere fatale.

Il nuovo Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

  • la saliva, tossendo e starnutendo,
  • contatti diretti personali,
  • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

 

Misure previste per le attività produttive

Per quanto riguarda le attività produttive, ai Comuni lombardi considerati “focolai” del virus (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano) si applica l’ordinanza firmata il 21 febbraio 2020 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia che impone le seguenti misure obbligatorie:

  • Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità.
  • Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e quelle che possono essere svolte al proprio domicilio.
  • Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali.
  • Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopraindicati.
  • In relazione a quanto sopra, le imprese di tali comuni sono chiamate ad attenersi alle disposizioni dell’Ordinanza, in attesa che dagli organi ufficiali arrivino indicazioni aggiornate anche per quanto riguarda i tempi di vigenza delle stesse.

Per le imprese presenti nei Comuni non interessati dal focolaio non si applicano le suddette misure ma si richiama l’attenzione sul rispetto da parte dei propri collaboratori delle regole comportamentali di igiene: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol; mantenere una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre; evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e se si ha viaggiato di recente in Cina o se si è stati in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina.

E’ facoltà delle aziende adottare procedure o protocolli più cautelativi rispetto alla proprie esigenze e attività, come, ad esempio chiedere ai propri fornitori provenienti dai territori maggiormente colpiti dal virus di sospendere consegne per 15 giorni.

 

Va aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio?

Qualcuno ha posto il problema se è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) come previsto dal D.lgs 81/2008. A tal proposito l’Ing Stefano Tarlon di InformARS ricorda che l’art. 271 comma 4 specifica che nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria. L’elenco riportato nell’allegato citato presenta tipologie di attività in cui non c’è l’uso deliberato di agenti biologici ma il lavoratore può venire a contatto con essi, quindi se non c’è uso deliberato oppure non si rientra tra le categorie in cui può essere un contatto con agenti biologici il DVR non va aggiornato.

E’ però importante che il Datore di Lavoro, nell’applicazione dei suoi doveri derivanti dall’art. 2087 del codice civile, informi e si attivi con adeguate misure preventive e definisca le regole che i lavoratori devono seguire per limitare il contagio e contenere il rischio. Quindi si ritiene opportuno adottare misure preventive adeguate e dare informazioni corrette ai lavoratori per evitare inutili paure, attenendosi soprattutto alle disposizioni del Ministero della Sanità.

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