Non sono solo le auto e gli impianti di combustione industriali i principali responsabili dell’inquinamento dell’aria, anche le comuni caldaie, presenti in quasi tutte le abitazioni, possono diventare una fonte d’inquinamento significativa e, purtroppo, ancora poco controllata e mal gestita.
In un’interessante guida per i cittadini realizzata dalla Regione Emilia-Romagna, si legge che per coprire il fabbisogno energetico per la climatizzazione degli ambienti viene impiegato quasi il 40% dell’energia complessivamente consumata nel nostro Paese (la quota rimanente viene impiegata per l’industria e per i trasporti). Va inoltre considerato che, nonostante i grandi progressi fatti in questi ultimi anni, ancora l’80% dell’energia impiegata nel nostro Paese è di origine fossile (petrolio, gas metano). Nel settore residenziale, il 75,7 % dei consumi di energia è dovuto al riscaldamento e al condizionamento estivo degli ambienti, il 12,4 % per la illuminazione e il funzionamento degli apparecchi elettrici, e l’11,9 % per usi in cucina e acqua calda sanitaria. Conseguentemente, l’impiego di energia nel settore residenziale è responsabile dell’emissione nell’aria di sostanze inquinanti (ossidi di zolfo e di azoto, monossido di carbonio, PM10, ecc..) che compromettono la qualità dell’aria stessa, e di sostanze climalteranti come la CO2.
Com’è noto, le politiche energetiche in Italia sono di competenza delle singole regioni per cui il quadro normativo risulta, ad oggi, complicato e ancora molto diversificato tra territori. In tema di censimento, controllo e manutenzione degli impianti termici, sia civili che industriali, l’Emilia Romagna è stata per certi aspetti pioniera e, anticipando l’uscita di alcuni decreti nazionali in materia, ha emanato negli anni scorsi numerosi regolamenti aventi l’obbiettivo di recepire alcune direttive europee in tema di efficientamento energetico (si veda la Direttiva 2010/31/UE) e dare delle linee guida chiare per la gestione dei suddetti impianti.
In questo contesto è stato emanato il Regolamento regionale 3 aprile 2017 n.1 (successivamente modificato con DPGR n. 116/2018 e con DPGR 177/2019) che riporta le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Ai sensi di quanto già previsto dalla Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, il citato regolamento disciplina:
- le condizioni ed i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, e di efficienza energetica, degli impianti termici, e le relative responsabilità;
- il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione;
- il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione;
- i criteri per la costituzione e la gestione del catasto regionale degli impianti termici (CRITER). Il sistema prevede anche la targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto.
Il nostro approfondimento si concentra su quest’ultimo punto: il CRITER. Sistema informatico il cui acronimo deriva da Catasto Regionale degli Impianti TERmici, è diventato di grande attualità per gli addetti ai lavori, anche perché nei mesi scorsi è scaduto il termine ultimo per registrare gli impianti previsti dalla normativa.
A tal proposito cominciamo col chiarire che in Regione Emilia-Romagna sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017 le seguenti tipologie di impianto:
- caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi); o impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette);
- pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento; o cogeneratori e trigeneratori; o impianti centralizzati per la produzione di acqua calda sanitaria al servizio di più utenze o ad uso pubblico; o stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW.
Sono esclusi dagli obblighi:
- cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo.
E’ quindi chiaro che sono obbligati all’iscrizione al CRITER sia gli impianti civili che gli impianti industriali; e sia gli impianti di riscaldamento che quelli di condizionamento estivo.
Già da tempo tutti gli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento regionale n. 1 del 01/04/2017, devono essere muniti di un Libretto di impianto che è la “carta d’identità” di ogni impianto termico. All’interno sono presenti le caratteristiche tecniche, il registro dei controlli e le eventuali modifiche effettuate nel tempo. Il libretto di impianto deve essere registrato presso il CRITER, secondo le seguenti modalità:
- per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto;
- per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell’art. 27 del R.R. 3 aprile 2017 n. 1: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima.
Il Responsabile di impianto[1] (che a seconda dei contesti può essere il proprietario, l’occupante, l’amministratore di condominio o il legale rappresentante di una società) o il Terzo responsabile se nominato, è tenuto a richiedere agli installatori o manutentori la registrazione del libretto nel CRITER entro i termini sopra indicati.
La registrazione viene fatta online dall’apposita pagina del sito web della Regione Emilia-Romagna (si veda questo link).
In conclusione, se si vuole ridurre l’inquinamento atmosferico è necessario agire anche sugli impianti termici sia domestici che industriali. Fino a poco tempo fa molti impianti (soprattutto quelli civili) non erano denunciati e non apparivano in nessun registro, risultava quindi impossibile controllarli, monitorarli ed eventualmente sostituirli. Con la creazione del CRITER si sta ponendo un rimedio e si sta creando un grande catasto informatico di tutti gli impianti presenti nella Regione Emilia – Romagna, primo passo per avviare una grande campagna di verifica e sensibilizzazione dei cittadini.
L’interesse pubblico per una corretta gestione degli impianti termici e l’importanza di avere un quadro di azione chiaro e completo appare adesso evidente. Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di tutela dell’ambiente e della nostra salute. Un corretto controllo dei nostri impianti termici permette una significativa riduzione delle emissioni nell’aria che respiriamo e quindi una riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Andrea Merusi
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Fonti: https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/catasto-criter
[1] Il Responsabile dell’impianto termico coincide con: il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; l’amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o il legale rappresentante in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Queste figure possono, a loro volta, possono delegare la responsabilità ad un “Terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente si tratta di un’impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.