Coronavirus: approfondimento sul concetto di “contatto” e “contatto stretto”

Questo articolo ha l’obbiettivo di fare chiarezza sull’iter procedurale da seguire in caso di contagio da Covid-19 in azienda, chiarendo meglio anche il concetto stesso di contatto e contatto stretto.

Riguardo quindi l’insorgenza della situazione COVID-19, la procedura da seguire in caso di positività di qualche dipendente è la seguente:

CASO DIPENDENTE SINTOMATICO

Il dipendente con sintomi COVID19 dovrà avvisare immediatamente l’Azienda e contestualmente abbandonare il luogo di lavoro se in Azienda, in caso invece di lavoro in modalità smart working rimanere in isolamento fiduciario, contattare quindi il proprio medico di base e seguirne le indicazioni (probabile procedura di quarantena/tampone).

L’ASL o il dipendente comunicherà quindi all’azienda l’esito del tampone ed in caso di positività l’Azienda dovrà attivarsi procedendo alla ricerca dei CONTATTI STRETTI.

Il Tracciamento dei contatti stretti parte dalle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi.

L’azienda dovrà comunicare i CONTATTI STRETTI al medico competente e conseguentemente trasmetterli all’ASL.

Nota: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

CASO DIPENDENTE ASINTOMATICO

Se il dipendente è stato un contatto stretto di un caso positivo COVID-19 dovrà comunicarlo immediatamente all’Azienda e abbandonare il luogo di lavoro, quindi seguire la procedura indicata dal Dipartimento di Prevenzione (Quarantena/Tampone).

L’ASL o il dipendente comunicherà quindi all’azienda l’esito del tampone del dipendente ed in caso di positività l’Azienda dovrà attivarsi procedendo alla ricerca dei CONTATTI STRETTI.

Il Tracciamento dei contatti stretti parte dalle 48 ore prima del prelievo del campione (tampone).

L’azienda dovrà comunicare i CONTATTI STRETTI al medico competente e conseguentemente trasmetterli all’ASL.

Nota: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Nota: Se si è un CONTATTO STRETTO di una persona con sintomatologia COVID19 (ma senza l’esito del tampone) la linea guida del Dipartimento di Prevenzione non impone l’obbligo di abbandonare il luogo di lavoro.

I CONTATTI STRETTI di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;

oppure

  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

POSITIVITA’ AL TEST SIEROLOGICO

Nel caso di un dipendente positivo al test sierologico (o in caso di positività di un congiunto), il dipendente dovrà abbandonare il luogo di lavoro, consultare il proprio medico e seguirne le indicazioni.

DEFINIZIONE DEL TERMINE “CONTATTO”

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

I contatti vengono distinti in due tipologie:

  1. CONTATTI STRETTI (ad alto rischio), nei confronti dei quali viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva (monitoraggio quotidiano) per 14 giorni dalla data di ultima esposizione al caso;
  2. CONTATTI CASUALI (a basso rischio), nei confronti dei quali viene disposta la sorveglianza passiva (auto-monitoraggio dei sintomi).

Si riporta di seguito la definizione di “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato, aggiornata alla circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 evidenziando che, rispetto alla precedente versione, in caso di riunioni, aule, sale di attesa etc, si configura un contatto stretto solo in assenza di DPI idonei.

 CONTATTO STRETTO: DEFINIZIONE

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 IN ASSENZA DI DPI IDONEI;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Pertanto si ribadisce l’estrema importanza dell’indosso dei DPI che in alcuni casi permette di non far ricadere certe tipologie di contatti tra quelli definiti “contatti stretti”, accorciando di molto la catena del contagio in casi di accertamento di positività al Covid-19 e riducendo di gran lunga la probabilità di dover fermare l’attività produttiva per contagio aziendale diffuso e/o isolamento fiduciario diffuso.

 

Paolo Amandi

RSPP e Consulente Sicurezza e Salute sul lavoro

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