Nella giornata del 30 giugno 2022 è stato siglato l’aggiornamento del protocollo d’intesa tra le parti sociali per il contrasto del Coronavirus SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro privati.
In merito alla questione “uso delle mascherine”, dal documento si evince che é stata ribadita e rafforzata la responsabilità in capo al datore di lavoro che, con la collaborazione del medico competente e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dovrà decidere quando sarà necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che ricordiamo essere ad oggi solo facciali filtranti FFP2.
Quindi l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, da prevedere soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative, viene rinviato alla valutazione del datore di lavoro, che ne deve assicurare la disponibilità, al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e del RSPP, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente.
Chiarito il suddetto punto, si riportano di seguito le novità rispetto all’edizione del 6 aprile 2021:
- In premessa viene richiamata la Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione che recepisce la cessazione dell’obbligo di mascherine nei locali chiusi e rimanda ai datori di lavoro la decisione se mantenerne o meno l’obbligo in considerazione dei rischi specifici. Questo richiamo, insieme al punto specifico sulle mascherine, sembra richiamare un obbligo variabile a seconda delle condizioni di lavoro; assume quindi sempre più importanza una puntuale e contestualizzata Valutazione del Rischio.
- Il singolo datore di lavoro aggiorna il protocollo definendo eventuali misure più restrittive, rispetto al minimo indicato nel documento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali.
- Spariscono i divieti connessi ai contatti stretti con soggetti positivi.
- La misura della temperatura all’ingresso rimane una possibilità a scelta del datore di lavoro. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, il lavoratore non potrà accedere ma dovranno immediatamente indossare le maschere FFP2 e chiamare il proprio medico.
- Vengono recepite le indicazioni di gestione dei casi di positività ovvero 10 giorni di isolamento o 7 giorni in caso di dose booster e tampone negativo alla fine.
- Spariscono le procedure per gli esterni quali i servizi igienici dedicati, l’obbligo di rimanere sui mezzi per i corrieri, orari e percorsi specifici ecc. Rimane solo un generale obbligo di informazione agli appaltatori e verifica del rispetto delle disposizioni.
- Permane l’obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica e, in caso di positività, straordinaria e soprattutto il garantire il costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro.
- Mascherine: sparisce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ma diventa obbligatorio, per il datore di lavoro, assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 per permetterne a tutti i lavoratori l’utilizzo. L’obbligo di indossarle può essere determinato dal datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP per specifiche mansioni e contesti lavorativi (lavori in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove no n sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro).
- L’accesso a spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) rimane contingentato e deve prevedere una ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto.
- Continua a essere favorito l’ingresso a orari e accessi separati;
- Lavoro agile/Smart Working: rimane uno strumento utile per contrastare la diffusione del virus.
- Lavoratori fragili: il datore di lavoro, sentito il medico competente, definisce specifiche misure per i lavoratori fragili.
- Permane l’obbligo di attivare e mantenere il comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo.
Prossimo aggiornamento entro il 31.10.2022.
Paolo Amandi
Consulente salute e sicurezza sul lavoro