Mobilità sostenibile: pubblicate le nuove linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro

La mobilità sostenibile non è un tema nuovo in Italia, il primo importante decreto risale infatti al 1998 (Decreto Ministeriale 27/03/1998, meglio conosciuto come “Decreto Ronchi”); nei giorni scorsi però si è inserita nel quadro normativo italiano una rilevante novità: lo scorso 4 agosto il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili hanno approvato, con Decreto Interdirettoriale n. 209 del 4 agosto 2021 (attuativo del decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021) le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL – Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro da parte dei Mobility manager.

La novità più rilevante introdotta dalla norma è quella che prevede che imprese e pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbano redigere e adottare un Piano di Spostamento Casa Lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, nonché nominare un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Come si legge dal sito del Ministero della Transizione Ecologica: obiettivo della norma è consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato motorizzato individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

La redazione e l’implementazione dei PSCL era prevista nell’articolo 3 del decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, e analizzando per punti il documento si evidenziano i seguenti aspetti fondamentali per la redazione del piano.

Con gli articoli 2, 6 e 7 vengono definite due figure chiave: il “mobility manager aziendale”, cioè un dipendente o un professionista esterno in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente; il “mobility manager d’area”, figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente e impiegato nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

I compiti di queste due figure possono essere così riassunti: il mobility manager aziendale deve promuovere e realizzare interventi che consentano la riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare durante gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori della dell’azienda per cui lavora. Questo si concretizza attraverso la redazione di un Piano di Spostamento Casa Lavoro che una volta realizzato va mantenuto aggiornato e monitorato, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente a cui il documento va spedito, entro 15 giorni dall’adozione. A tal proposito il mobility manager aziendale è la persona incaricata a curare i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente ed è tenuto a promuovere con il mobility manager d’area azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari. Come detto il mobility manager aziendale può essere anche un tecnico estero all’azienda ma, proprio per le attività che deve svolgere in maniera continuativa, è consigliabile individuarlo all’interno dell’organizzazione, sempre rispettando i requisiti di professionalità ed esperienza. In quest’ottica eventuali corsi di formazione per diventare “mobility manager” possono essere utili ma non obbligatori. La norma non parla mai di percorsi formativi necessari per svolgere l’incarico, e quindi, ad oggi, non esistono corsi che abilitano alla professione.

Come si evince da quanto riportato sopra, il mobility manager d’area è di fatto la persona di raccordo tra i mobility manager aziendali e i Comuni, da cui sono nominati con compiti di supporto nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) – dettagliato nell’articolo 3 del decreto – è lo strumento che consente di pianificare gli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale. Deve individuare le misure che si intendono adottare per orientare gli spostamenti dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore. Deve tenere conto dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Inoltre, nel piano vanno identificati i vantaggi connessi all’attuazione delle misure previste per i dipendenti coinvolti (in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto), per l’impresa (in termini economici e di produttività) e per la collettività (in termini ambientali, sociali ed economici).

Riepiloghiamo, infine, quali sono gli aspetti principali da tenere in considerazione nella redazione di un PSCL e le scadenze che le organizzazioni interessate dal suddetto decreto devono rispettare:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno le organizzazioni con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente;
  • nel calcolo del tetto dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale vanno considerati anche i dipendenti di altre imprese, che operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso l’unità locale in base a contratti di appalto di servizi o con forme di distacco, comando o altro;
  • il decreto prevede che, in fase di prima applicazione, i PSCL siano adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • il PSCL adottato dalle imprese va trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall’adozione e il Comune può stipulare con l’impresa che lo ha adottato intese e accordi per una migliore implementazione del piano;
  • il PSCL può essere comunque adottato facoltativamente dalle altre imprese che possono procedere, sempre facoltativamente, alla nomina anche del mobility manager aziendale.

[VIDEO] Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e il contrasto al cambiamento climatico

Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e il contrasto al cambiamento climatico. Intervento di Andrea Merusi, responsabile ambiente e sostenibilità, al festival “Fai la differenza c’è… il Festival della Sostenibilità”.

Roma, 23 luglio 2021.

Italy for Climate presenta “10 trend chiave sul clima 2020: cosa è accaduto in Italia nell’anno della pandemia”

Clima 2020: calano le emissioni di gas serra
Rinnovabili al palo, Italia sempre più “calda”

Le performance climatiche dell’Italia, nel 2020, anno della pandemia, hanno registrato, a causa della grave recessione che ha fatto scendere i consumi energetici, la diminuzione delle emissioni di gas serra che però negli ultimi 30 anni sono calate appena la metà del taglio necessario a centrare il target del -55% al 2030; lo stallo delle rinnovabili che non crescono da un decennio e nel 2020 sono addirittura diminuite (-400 mila tep). Il Covid non arresta la crisi climatica: l’Italia, è sempre più “calda”, rispetto al 1880 la temperatura media è aumentata di quasi 2,4°C – molto più della media mondiale che è di circa +1°C – e nel solo 2020 sono stati censiti in Italia quasi 1.300 eventi meteorologici estremi connessi al cambiamento climatico. Ma nel 2020 ci sono anche segnali incoraggianti: la drastica riduzione dell’uso del carbone, il boom delle vendite di auto elettriche e ibride che coprono ora circa il 20% del mercato.

La fotografia dell’Italia del clima è contenuta nel Rapporto “10 trend chiave sul clima2020: cosa è accaduto in Italia nell’ anno della pandemia” realizzato da Italy for climate, l’iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che ha raccolto le adesioni di imprese impegnate sul tema del cambiamento climatico (Chiesi, Conou, Davines, Edison, Erg, Illy, Italian Exhibition Group) che fornisce una rappresentazione sintetica di alcune tendenze rilevanti  in materia di clima e energia.

“Gli eventi generati dalla crisi climatica– ha sottolineato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile- sono sempre più drammatici. In Italia,  solo nell’ ultimo mese, la Sardegna sta bruciando, Milano e la Lombardia sono andate sott’ acqua e hanno sperimentato grandinate eccezionali, l’Europa è stata colpita da quella che è stata definita l’alluvione del secolo. Incendi e alluvioni si succedono con frequenza e gravità in continuo peggioramento in varie parti del mondo. L’attenzione dei cittadini e del media è fortemente cresciuta, manca, invece, un’adeguata accelerazione delle misure, concrete e impegnative, di riduzione dei gas serra. Se aspettiamo che partano tutti per aumentare il nostro passo, saremo travolti dalla crisi climatica. Insieme all’Europa dobbiamo incalzare i ritardatari – a partire dalla Cina che sta rinviando misure incisive per il clima – dimostrando che siamo in grado di realizzare rapidamente un’economia climaticamente neutrale, con maggior benessere e più occupazione e tassando adeguatamente le importazioni di prodotti ad alte emissioni provenienti da Paesi che non si impegnano per il clima“.

Questi i 10 trend che inquadrano le performance sul clima dell’Italia:

  1. Nel 2020 con la pandemia l’ economia italiana ha subito la più grave recessione dal dopoguerra a oggi, con il Pil in picchiata -8,9% e la produzione industriale che nel lockdown è scesa di quasi il 45%.
  2. In trent’anni si è registrato appena metà del taglio delle emissioni di gas serra necessario al 2030, nel 2020 -27% rispetto al 1990. L’ Italia, nonostante gli effetti della pandemia, è quindi lontana dall’ obiettivo europeo del -55% al 2030 e dalla neutralità climatica entro metà secolo. Nel  2020 le emissioni sono diminuite del 9,8% rispettoall’anno precedente.
  3. Calano tutti i consumi energetici, ma la pandemia colpisce in modo particolare i combustibili per i trasporti (-16%) e il carbone (-27%), in particolare quello per la produzione di elettricità
  4. Le rinnovabili non crescono da quasi un decennio e nel 2020 il consumo di energia rinnovabile è nuovamente diminuito: – 400 mila tonnellate equivalenti di petrolio.
  5. I nuovi impianti per la generazione elettrica da rinnovabili sono fermi al palo: in un anno installati circa 1.000MW, ne servirebbero almeno 7.000. In Europa nel 2020 sono stati installati oltre 30.000 MW, con Germania, Spagna e Francia in prima linea.
  6. La produzione di energia elettrica da carbone ai minimi storici, con l’obiettivo del completo phase-out entro il 2025 che non sembra più irraggiungibile, e le emissioni specifiche del kWh elettrico non sono mai state così basse, 258 gCO2/kWh.
  7. Calano gli spostamenti privati (-20% rispetto al 2019), cambiano un po’ le abitudini alla mobilità delle persone che vanno di più a piedi e in bicicletta, triplica lo smartworking +200%.
  8. Boom di vendite di auto ibride ed elettriche che arrivano a coprire quasi il 20% del mercato, crollo di diesel e benzina (-40%). Tornano a diminuire le emissioni dei nuovi veicoli.
  9. Rebound: con la fine delle restrizioni, il periodo estivo, tornano subito a crescere consumi ed emissioni che raggiungono già livelli pre-crisi
  10. La crisi climatica morde in Italia: le temperature crescono più che nel resto del mondo  +2,4 C° e si moltiplicano gli eventi estremi. censiti per l’Italia quasi 1.300 eventi meteorologici estremi connessi al cambiamento climatico. Si tratta delvalore più alto mai registrato dopo l’anno record 2019, dal 2008 si sono moltiplicati otto volte e questa è la tipologia:: +480% i tornado, +580% le piogge intense e lebombe d’acqua, +1.100% le grandinate e +1.200% le raffiche di vento.

Leggi qui l’intero report.

Roma, 29 luglio 2021

Comunicato stampa www.italyforclimate.org

Ufficio Stampa

Federica Cingolani cell. +39 3351329316

Gabriella Guerra   cell. +39 3392785957

Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e il contrasto al cambiamento climatico

Il settore industriale è responsabile del 21% delle emissioni globali di CO2 ed è il terzo per emissioni secondo solo a quello della produzione di energia (25%) e al settore agricolo (24%). È quindi evidente che le attività produttive e industriali giocano un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico.

La buona notizia è che negli ultimi anni sempre più aziende italiane hanno aderito alla missione lanciata dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e hanno fatto propri alcuni degli obiettivi previsti, tra cui la lotta al riscaldamento globale. Generalizzando si può affermare che l’attuale quadro italiano è composto da: aziende virtuose che realmente stanno lavorando secondo i principi dello sviluppo sostenibile, aziende ancora molto indietro in campo ambientale e sociale, aziende che millantano grandi risultati ma che in realtà di sostenibile hanno ben poco. Come riconoscere queste tipologie di attività? E come possono essere aiutate ad essere davvero sempre più sostenibili?

Gli strumenti ci sono, già da diversi anni, ma spesso non sono conosciuti o sono considerati erroneamente non accessibili o non appropriati a molte realtà produttive. Questo articolo e quelli che seguiranno hanno lo scopo di fare un po’ di chiarezza tra le tante certificazioni ambientali esistenti e i numerosi standard di sostenibilità già in uso. Allo stesso tempo si vuole dare alle aziende e ai consumatori un’accessibile fonte d’informazione che possa aiutare ad indirizzare le proprie scelte quotidiane.

Iniziamo quindi col parlare di certificazioni e della ISO: l’Organizzazione internazionale per la normazione più importante a livello mondiale. Ente che svolge funzioni consultive per le Nazioni Unite su tematiche come l’educazione, la scienza e la cultura. Nel 2018 ISO ha pubblicato un importante dossier gratuito dal titolo: “Contributing to the UN Sustainable Development Goals with ISO standards”. Nel documento ad ogni obiettivo previsto dall’Agenda 2030 viene associato una o più norme di riferimento ISO già in uso da anni. Dal report si legge, ad esempio, che alcuni utili strumenti per il conseguimento dell’obiettivo 13 “Lotta al cambiamento climatico” sono contenuti nelle norme ISO 50001 “Sistemi di Gestione dell’energia”, ISO 14001 “Sistemi di Gestione Ambientali”, ISO 14067 che presenta una metodologia di calcolo dell’impronta di carbonio, ISO 14064-1 e ISO 14064-2 che forniscono specifiche indicazioni su come quantificare, monitorare, validare e verificare le emissioni di gas serra.

Un documento analogo è stato pubblicato anche dall’organizzazione internazionale senza scopo di lucro “Global Reporting Initiative”, ente nato con il fine di definire gli standard di rendicontazione della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e paese del mondo. I loro report hanno dato un significativo contributo nello stabilire delle regole condivise per la redazione dei bilanci di sostenibilità e nelle rendicontazioni non finanziarie.

Le norme ISO e i report GRI sono solo alcuni degli standard riconosciuti a livello mondiale che possono essere utilizzati dalle aziende per implementare seri progetti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Il loro utilizzo permette di evitare una carente oggettività dei risultati ottenuti e il dannoso fenomeno del greenwashing. Per intenderci: se un’azienda dichiara sui propri prodotti o sui propri canali informativi, di aver ridotto del 50% le proprie emissioni di CO2, senza però specificare in che arco di tempo, in rapporto a quale altro parametro (es. ore lavorate, materie prime consumate, ecc..) e senza specificare quale metodologia di analisi è stata utilizzata, sta dando un’informazione parziale, imprecisa e potenzialmente fuorviante. Se invece l’azienda, nel pubblicare il risultato rimanda ad un bilancio di sostenibilità redatto secondo gli standard GRI, al possesso di una certificazione ambientale ISO, o a una dettagliata spiegazione sugli interventi effettuati per il raggiungimento del risultato, sta dando un’informazione completa e, soprattutto, starà dando un’immagine più autorevole e seria.

La verifica di queste informazioni è l’esercizio che un attendo consumatore dovrebbe fare, mentre lavorare seguendo delle norme universalmente riconosciute è l’impegno che le aziende dovrebbero mettere quando decidono di intraprendere un serio programma di sostenibilità.

Qualcuno obbietterà che c’è un problema economico non di poco conto: le norme ISO sono a pagamento e certificarsi ha un costo significativo. È vero, l’ostacolo economico c’è, è sarebbe davvero utile se i governi e le istituzioni sostenessero le aziende che si vogliono certificare con incentivi, sgravi economici e aiuti di vario tipo. Ma allo stesso tempo l’azienda deve vedere queste spese come un investimento e non un costo. Ogni anno sempre più studi dimostrano che le organizzazioni che hanno puntato seriamente sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale d’impresa hanno retto meglio nei momenti di crisi e hanno avuto un ritorno economico maggiore dei costi sostenuti[1].

Il complesso e variegato campo della sostenibilità si sta muovendo in fretta, e questa è una cosa positiva ma dai risvolti incerti. L’importanza della transizione ecologica è ormai sotto gli occhi di tutti e finalmente anche il mondo politico e industriale ha incominciato a guardarla con interesse. Ma ora più che mai c’è bisogno di regole e metodologie condivise, serietà, trasparenza e chiarezza. Non bisogna fermarsi agli slogan ma è indispensabile cogliere davvero l’opportunità di operare secondo i principi dello sviluppo sostenibile e quindi garantire alle generazioni future le stesse possibilità di soddisfare bisogni fondamentali. Questo e i prossimi articoli cercheranno di dare un piccolo contributo a questo importante processo.

Andrea Merusi

Articolo pubblicato sul magazine “BioEcoGeo Ambiente e sostenibilità delle imprese” – 20/07/2021


[1] L’edizione 2020 del Rapporto dell’Osservatorio Socialis conferma la costante progressione del trend di crescita della diffusione della Corporate Social Responsibility nelle imprese di medie e grandi dimensioni (aziende con almeno 80 dipendenti). La cultura e pratica aziendale della Responsabilità Sociale vede un coinvolgimento attivo delle imprese italiane cresciuto quasi del 50% in 18 anni.

Emissioni in atmosfera: modifiche al Codice ambientale ed emissioni di sostanze particolarmente pericolose

Lo scorso 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 102/2020, decreto da molti definito “correttivo” del D.Lgs. 183/2017, poiché modifica nuovamente la Parte V del D.Lgs. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti industriali.

Le modifiche sono finalizzate a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e controlli relativi alla gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.

Tra le principali modifiche si segnala che all’articolo 271 è inserito il comma 7-bis secondo il quale le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.
Dette sostanze e quelle identificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. È introdotto l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’Autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Se le sostanze o miscele in esame sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in stabilimenti o installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, la relazione deve essere inviata all’autorità competente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
In caso di modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore deve presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del nuovo comma. In tal senso, i gestori di stabilimenti e istallazioni in esercizio alla data in entrata in vigore del decreto in cui le stesse sostanze o le miscele sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni devono comunque presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’Autorità competente.

In sintesi: la suddetta normativa si applica a tutti coloro che hanno richiesto l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera (adempimento previsto obbligatorio per aziende in AUA, AIA o direttiva IPPC), in quanto all’interno del loro ciclo produttivo utilizzano sostanze/miscele pericolose captandone i residui di lavorazione ed emettendoli in atmosfera previa sistema di filtraggio.

Trattasi di comunicare all’ARPA, una valutazione che riporti l’utilizzo pari ad almeno 10 Kg/anno di sostanze pericolose o miscele pericolose quali:

· Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340,H350, H360);

· Sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

· Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata come definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. (Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle estremamente preoccupanti).

Nella comunicazione vanno indicate l’eventuale previsione di sostituzione/usi sostanze alternative. La valutazione deve essere inviata entro il 28/08/2021.

Sono trascurabili, ai fini della valutazione, le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo sono inferiori a 10 kg/anno.

Naturalmente se non vi sono sostanze/miscele pericolose che interessino le emissioni non c’è da inviare nulla, ma è bene predisporre un documento attestante l’analisi delle schede di sicurezza che giustifichi la non applicabilità.

SANZIONI PREVISTE

In caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (E’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all’articolo 271, comma 7-bis).

Elenco codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti)

I codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati con un asterisco “*” dopo le cifre.

ELENCO CODICI CER RIFIUTI AGGIORNATO AL 01/06/2021

01 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, té e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, té e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell’industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme
sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto

09 rifiuti dell’industria fotografica
09 01 rifiuti dell’industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni di fissaggio
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 rifiuti provenienti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell’industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07 residui di combustibili liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * benzina
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell’olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01
11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07* mercurio metallico
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-caDmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti oli
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce
17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

 

19 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff — frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

 

20 rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 4
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Rifiuti e Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2021

Nei giorni scorsi è uscito un interessante report realizzato dalla Fondazione Symbola insieme a Comieco, da cui si evince che l’Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti pari al 79% con una incidenza più che doppia rispetto alla media UE e ben superiore a tutti gli altri grandi paesi europei (la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la Germania al 43%). L’Italia è anche uno dei pochi paesi europei che dal 2010 al 2018 – nonostante un tasso di riciclo già elevato – ha comunque migliorato le sue prestazioni (+8,7%).

Un risultato importante, a tratti sorprendente, che dovrebbe spingere il mondo industriale e la politica a continuare su questa strada perseguendo un miglioramento continuo delle prestazioni nazionali in tema di riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti speciali.

Queste analisi sono possibili anche grazie ai dati forniti annualmente dalle aziende attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, meglio conosciuto come MUD. Dichiarazione che ogni anno presenta qualche novità e che per l’anno 2021 è contenuta nel D.P.C.M. del 23 dicembre 2020.

Vediamo in questo articolo cosa è cambiato rispetto alla dichiarazione del 2020 e cosa viene confermato rispetto ai modelli precedenti.

Innanzitutto anche il MUD 2021 – che fa riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 – continua ad essere articolato in 6 comunicazioni da presentare alle Camere di Commercio territorialmente competenti da parte dei soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione rifiuti;
  2. Comunicazione veicoli fuori uso;
  3. Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

I soggetti obbligati a presentare il MUD sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali (con più di 10 dipendenti) di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

I produttori di rifiuti esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD sono invece:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Le principali novità riguardano la data di presentazione del documento che quest’anno ha come termine ultimo il 16 giugno 2021. Di norma la scadenza era il 30 aprile ma a causa della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 39 del 16 febbraio 2021) il termine per la presentazione del MUD è slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021, cioè centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Si riscontrano novità anche nelle informazioni da trasmettere e nelle modalità di invio delle comunicazioni. I suddetti aggiornamenti sono volti a dare attuazione a normativa europea più recente e ai provvedimenti nazionali che hanno recepito le direttive sull’economia circolare (tra tutti, il D.Lgs. 116/2020).

Segnaliamo quindi che:

  • gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
  • nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
  • la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
  • sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE “aperto” a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. 49/2014;
  • sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito http://www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione rifiuti;
  • Comunicazione veicoli fuori uso;
  • Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Come già avviene da un po’ di anni a questa parte, per poter effettuare l’invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell’operazione[1].

Si confermano anche le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione; e il pagamento dei diritti di segreteria al momento dell’invio. Nello specifico questi ammontano a 10,00 euro per dichiarazione per l’invio telematico, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l’Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it). Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa.

La comunicazione rifiuti semplificata – tramite il portale www.mudsemplificato.ecocerved.it – è riservata ai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. Non possono presentare il MUD Semplificato i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Per ulteriori informazioni si raccomanda di consultare il sito internet: www.mudtelematico.it.

Redazione Osservatorio HSE


[1] Associazioni di categoria e studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati/clienti apponendo ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e clienti.

Transizione Ecologica Aperta (TEA), al via gli incontri

Un progetto di comunicazione e dialogo creato da ISPRA per informarsi e discutere delle opportunità del Recovery Fund europeo per il futuro dell’ambiente italiano.
Nell’ambito del progetto, ISPRA ha organizzato un ciclo di incontri territoriali con il contributo di alcune ARPA, che vede mondo delle imprese e delle associazioni imprenditoriali a confronto con la società civile e con il sistema pubblico, nell’ottica di fornire spunti per il Recovery Plan italiano e discutere sul punto della semplificazione dei processi autorizzativi dei quali si dovrà occupare il Ministero della Transizione Ecologica.

Scopo degli incontri è il miglioramento della collaborazione fra imprese, sistema pubblico per fare sì che la realizzazione dei progetti avvenga “presto e bene”, cioè nel rispetto dei tempi e garantendo i massimi livelli di tutela.

Appuntamenti in programma

  • Economia circolare a cura di ARPA Lombardia – 29 marzo ore 11:00
    Programma
  • Industria per l’ambiente a cura di ARPA Puglia – 29 marzo ore 15:00
    Programma
  • La transizione energetica a cura di ARPA Lazio – 30 marzo ore 11:00
    Programma
  • Autorizzazioni e controlli partecipati a cura di ARPA Basilicata e ARPA Marche – 30 marzo ore 15:00
    Programma
  • Infrastrutture e uso del territorio a cura di ARPA Liguria – 31 marzo ore 11:00
    Programma
  • Il monitoraggio ambientale dallo spazio a cura di ARPAE Emilia-Romagna – 31 marzo ore 15:00
    Programma

Sarà possibile seguire i seminari e porre domande ai relatori collegandosi su:

www.ricicla.tv

https://www.youtube.com/c/ISPRAVideoStreaming/videos

Canali social Facebook e Youtube di RICICLATV

Pagina Facebook di ISPRA

Fonte: Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

Clima, cibo e conflitti: alle radici di un legame complesso

In che modo le risorse alimentari possono incidere sui conflitti? Uno studio realizzato con il contributo della Fondazione CMCC e di CMCC@Ca’Foscari mette in luce come l’effetto combinato di eventi climatici estremi e del concentrarsi della produzione agricola, aumenti del 14% la probabilità che s’inneschi un conflitto nei Paesi con un’economia ancora fortemente dipendente dall’agricoltura.

Esiste un sostanziale accordo fra gli esperti sul ruolo chiave di variabilità climatica e scarsità di cibo nell’innescare conflitti violenti, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, che sono fortemente dipendenti dall’agricoltura, sopportano il peso maggiore degli impatti dei cambiamenti climatici, e hanno spesso una triste eredità di conflitti. Nonostante ciò, solo un numero piuttosto limitato di studi ha esaminato il modo in cui le risorse alimentari influenzino i conflitti violenti.

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Peace Research, un team di ricercatori della Uppsala University, Università Ca’ Foscari di Venezia, Commissione europea – Joint Research Centre –JRC, e CMCC@Ca’Foscari – partnership dell’Università Ca’Foscari Venezia e della Fondazione CMCC -, esplora le relazioni complesse che intercorrono tra variabilità climatica, produzione agricola e insorgenza dei conflitti.

Gli autori hanno ipotizzato che la diversa distribuzione spaziale della produzione agricola all’interno dei Paesi sia un fattore rilevante nel determinare un impatto della variabilità climatica su guerre e conflitti in Paesi fortemente dipendenti dall’agricoltura. “La principale assunzione alla base di questo studio”, spiega Paola Vesco, ricercatrice alla Uppsala University e affiliata alla Divisione CMCC ‘Economic analysis of Climate Impacts and Policy’ (ECIP), “si articola in tre passaggi, dagli eventi climatici ai conflitti. In primo luogo, gli impatti negativi della variabilità climatica aumentano la concentrazione spaziale della produzione agricola sul territorio. Secondo, la distribuzione spaziale della produzione agricola, una misura del modo in cui l’accesso al cibo e le condizioni di sussistenza varino nelle diverse aree, rappresenta un fattore rilevante nel determinare l’impatto dei cambiamenti climatici sui conflitti in Paesi fortemente dipendenti dall’agricoltura. Terzo, l’effetto combinato di eventi climatici estremi e la concentrazione spaziale della produzione agricola aumenta la probabilità d’insorgenza dei conflitti.”

Per saggiare questa ipotesi, gli autori hanno realizzato una stima della distribuzione spaziale delle colture (con l’uso di un indice di produzione agricola, una buona misura delle condizioni di vita e di accesso al cibo delle popolazioni, ndr), ovvero una valutazione di quanto la produzione agricola si concentri o sia diffusa nelle diverse località, esaminando come la distribuzione spaziale delle risorse agricole modelli gli effetti del clima sui conflitti nel corso del tempo.

“Il nostro metodo”, spiega Malcolm Mistry, ricercatore e docente all’Università Ca’Foscari di Venezia e research affiliate della Fondazione CMCC, “ci permette di esaminare direttamente gli effetti dei cambiamenti climatici estremi sulla distribuzione spaziale della produzione agricola, all’interno dei vari Paesi e nel corso del tempo, e quindi di esaminare come la distribuzione spaziale delle risorse agricole determini gli effetti del clima sui conflitti, nelle varie epoche. La nostra analisi riesce a catturare la dimensione spaziale della vulnerabilità legata alla produzione agricola, esplorando se l’effetto della distribuzione geografica della produzione agricola possa avere un peso nei conflitti. Abbiamo scoperto che gli effetti del clima sono particolarmente negativi in quei Paesi che dipendono dall’agricoltura e dove la produzione alimentare si concentra in poche aree.”

I risultati infatti mostrano come gli impatti negativi della variabilità climatica portino a un aumento della concentrazione spaziale della produzione agricola nei vari Paesi. Ciò, unito agli effetti degli eventi climatici estremi, aumenta la probabilità d’insorgenza di un conflitto fino al 14% nei Paesi dipendenti dall’agricoltura.

“È probabile che gli shock climatici alla produzione agricola influenzino le condizioni di sussistenza sia direttamente, attraverso cambiamenti nella disponibilità e nell’accesso al cibo, sia indirettamente, attraverso cambiamenti correlati al reddito agricolo, alle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari e alle variazioni del potere d’acquisto dei consumatori”, aggiunge Mistry. “Le perdite agricole causate dagli shock climatici, distribuite in modo non uniforme, porteranno pertanto a disuguaglianze in termini di diritti alimentari e condizioni di vita tra le diverse aree e le diverse comunità. Per questo motivo, i conflitti tenderanno a verificarsi in quelle aree dove si registrerà un’aumentata domanda e una minore offerta di risorse alimentari.

La competizione per le risorse può portare anche a un aumento dei flussi migratori, e le migrazioni climatiche possono andare a peggiorare la competizione per le risorse nelle aree di destinazione, favorendo tensioni politiche o su base etnica tra i migranti e le comunità ospiti, aumentando la probabilità di conflitti. Questo è successo, per esempio, durante la guerra civile in Darfur: il relativo impoverimento e deteriorarsi delle risorse in alcune regioni rispetto ad altre, ha innescato dei movimenti migratori da parte dei gruppi più colpiti verso le regioni con una maggiore abbondanza di risorse, favorendo quindi l’insorgenza di reciproche accuse di sfruttare eccessivamente le risorse locali, e rinforzando preesistenti contrasti etnici e sociali, contribuendo così allo scatenarsi di conflitti nella regione.”

Più in generale, gli autori sottolineano come sia probabile che differenze nell’accesso al cibo nelle diverse regioni possano innescare proteste attorno a preesistenti motivi di contrasto, non necessariamente legati a questa problematica. All’opposto, istituzioni e governi più efficienti possono mediare le conseguenze negative dei cambiamenti climatici e attenuare le tensioni, assicurando una più equa gestione e distribuzione delle risorse. “In quest’ottica”, conclude Vesco, “l’analisi sarà estesa per esaminare anche come i fattori socio-economici e le caratteristiche istituzionali possano influenzare il nesso tra clima, distribuzione spaziale delle colture e insorgenza dei conflitti.”

Leggi la versione integrale dell’articolo:

Climate variability, crop and conflict: Exploring the impacts of spatial concentration in agricultural production

Vesco P., Kovacic M., Mistry M., Croicu M.

2021, Journal of Peace Research, Vol 58, 1, 98-113, DOI: 10.1177/0022343320971020

 

Comunicato stampa Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

CONTATTI STAMPA:

Mauro Buonocore – CMCC – mauro.buonocore@cmcc.it

tel. +39 0832 671060 – mob. +39 345 3033512

Laura Caciagli – CMCC – laura.caciagli@cmcc.it

mob. + 39 3315494605

www.cmcc.it

23 marzo: Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare

Un panel di alto livello per la Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare, prevista il prossimo 23 marzo, che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Ministro per la transizione ecologica Cingolani, del segretario generale Cgil Landini e dell’eurodeputata Simona Bonafè, per la presentazione del Rapporto sull’economia circolare in Italia 2021 e per un aprire un confronto sul ruolo dell’economia circolare per la transizione alla neutralità climatica.

L’appuntamento per la 3° Conferenza Nazionale è il prossimo 23 marzo, dalle 10.00 alle 12.00, in diretta streaming dai canali ufficiali del Circular Economy Network.

Durante l’evento verrà presentato il Rapporto sull’economia circolare in Italia 2021, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con Enea, il cui focus tematico, quest’anno, è il rapporto tra economia circolare e transizione alla neutralità climatica.

Il rapporto farà, inoltre, il punto della situazione aggiornando dati e proposte, anche alla luce del nuovo Piano di azione europeo per l’economia circolare. Saranno presentati gli indicatori e i numeri che consentono di misurare lo stato di avanzamento della circolarità nell’insieme dell’economia italiana e di profilare le azioni necessarie al raggiungimento della neutralità climatica in relazione alle sfide ambientali e al Green Deal.

Alla vigilia del lancio del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza quali sono le priorità per rilanciare l’economia circolare? Quali sono le principali sfide da affrontare? È in che modo lo sviluppo dell’economia circolare può contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi sul clima.

La Conferenza vedrà l’apertura dei lavori con Luca Dal Fabbro, Vice Presidente Circular Economy Network e dalla presentazione del Rapporto da parte di Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

Verrà poi avviato un confronto su questi temi, di grande valore strategico per il nostro Paese.

Moderati da Andrea Purgatori (Giornalista LA7) ne discuteremo con il Ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, con Maurizio Landini (Segretario generale, CGIL), Simona Bonafè (Parlamento Europeo), Stefano Ciafani (Presidente Legambiente), Maria Cristina Piovesana (Vice Presidente per l’Ambiente, Confindustria), Roberto Morabito, Presidente ICESP e Direttore dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, Enea.

Vedi il programma di dettaglio
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Comunicato stampa Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile