REACH: pubblicazione di una appendice alle linee guida “Registrazione” e “Orientamenti all’identificazione e alla denominazione delle sostanze”

L’ECHA ha recentemente pubblicato una nuova appendice a due linee guida relative al REACH che riguarda le sostanze in nanoforma. Tale appendice allinea le linee guida ECHA agli allegati REACH che sono stati rivisti con Regolamento (UE) 2018/188 per ricomprendervi indicazioni specifiche per le nanoforme delle sostanze.

Per informazioni: https://echa.europa.eu/it/home

FGAS: nuova disciplina sanzionatoria in vigore dal 17 gennaio

Dal 17 gennaio entrano in vigore le nuove sanzioni per la violazione degli obblighi della disciplina Fgas, introdotte dal D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.

È stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
Per la maggior parte delle infrazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da 150 a 150.000 euro.
Per l’uso improprio dell’esafluoruro di zolfo (art. 11) e la violazione di alcune prescrizioni relative alla commercializzazione degli idrofluorocarburi (art. 13; es. senza aver ottenuto l’assegnazione della rispettiva quota) sono previste delle sanzioni penali, con arresto da tre a nove mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 euro.
Il provvedimento completa l’implementazione a livello nazionale del nuovo Regolamento europeo sugli Fgas in quanto va a sostituire, abrogandolo, il precedente Decreto sanzioni (Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26) che attuava il Regolamento europeo sugli Fgas antecedente.
La nuova disciplina sanzionatoria entra in vigore dal 17 gennaio 2020.

Pubblicata la nuova ISO 14001:2015

Chi lavora nel campo delle certificazioni e in particolare in quello dei sistemi di gestione avrà seguito per mesi i vari passaggi di revisione di due delle più importanti norme ISO (International Organization for Standardization): quella di qualità ISO 9001 e quella ambientale 14001.

Ebbene, l’iter di revisione della norma ISO 14001:2004 iniziato nel febbraio 2012 ha raggiunto il suo compimento lo scorso 15 settembre con la pubblicazione ufficiale della nuovissima ISO 14001:2015.

Prima di affrontare gli aspetti più importanti di questa nuova revisione è bene specificare che la ISO 14001, nata nel 1996 sulla spinta degli impegni internazionali proposti durante la conferenza di Rio de Janeiro in cui si parlò a livello globale di sviluppo sostenibile, è uno degli standard più diffusi al mondo e ogni anno registra più di 300.000 certificati emessi a livello globale.

In Italia, a gennaio 2014, si registravano 17.613 certificati ISO 14001, circa il 7% in più rispetto all’anno 2013. Un trend positivo che si conferma ormai di anno in anno e che pone il nostro Paese ai primi posti a livello mondiale per numero di imprese certificate. La distribuzione delle regioni nella classifica nazionale vede la Lombardia al primo posto (2.954 ISO 14001, rappresentati il 17% del totale); seguita dall’Emilia-Romagna al secondo posto (1.933 ISO 14001, rappresentanti l’11% del totale) e il Veneto (1.775 ISO 14001, rappresentanti il 10% del totale) che supera il Piemonte e si colloca al terzo posto.

La certificazione ISO 14001, che non è una certificazione di prodotto ma di processo, non è obbligatoria ma è frutto della scelta volontaria di un’organizzazione che decide di implementare e mantenere attivo un proprio sistema di gestione ambientale. Con la ISO 14001 si attesta che l’organizzazione ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e che l’organizzazione stessa ricerca sistematicamente il miglioramento dei propri processi in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

Tra le principali novità introdotte in questa nuova revisione segnaliamo l’allargamento del perimetro di applicazione verso nuove sfide ambientali; sono state infatti recepite le considerazioni del Report ISO “Future Challenges for EMS” e in particolare è stata data maggiore importanza agli aspetti del ciclo di vita del prodotto, a partire dalla fase di progettazione e scelta delle materie prime fino alla fase di smaltimento/recupero e fine vita del prodotto. E’ stata data anche maggiore importanza al coinvolgimento della direzione aziendale, alle iniziative proattive volte ad un miglioramento delle performance ambientali e alla comunicazione interna ed esterna.

L’importanza delle certificazioni ambientali sta nell’avere a disposizione uno strumento e una linea guida operativa per implementare un vero processo di sviluppo sostenibile aziendale che permette di lavorare nel rispetto dell’ambiente, ovvero in modo che le risorse naturali vengano utilizzate evitando il sovra sfruttamento e gli sprechi. Garantendone l’utilizzo anche alle generazioni future.

La revisione è il frutto del lavoro svolto dai 121 membri esperti del comitato tecnico ISO/TC 207/SC 1 per lo sviluppo ambientale. La nuova ISO 14001:2015 è disponibile sia in lingua inglese che in italiano presso il sito web ufficiale delle norme UNI (www.uni.com) o delle norme ISO (www.iso.org).

Andrea Merusi

Rifiuti e normative, cosa cambia dopo il primo giugno?

Il primo giugno sarà una data importante per chi opera nel campo della gestione dei rifiuti e per i produttori di rifiuti speciali in generale. Lo scorso dicembre, infatti, l’Unione Europea ha emanato due importanti normative in tema di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: il Regolamento n.1357/2014 e la Decisione della commissione 955/2014, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente in data 19 e 30 dicembre. Un regalo di Natale e uno di capodanno che hanno modificato significativamente il quadro normativo sui rifiuti e hanno creato non poca confusione per gli addetti ai lavori.
Nonostante la mole di riferimenti normativi cerchiamo di spiegare in maniera più chiara possibile da dove nasce la necessità di emanare questi regolamenti e quali sono le conseguenze per le aziende produttrici di rifiuti.

Le nuove normative nascono col fine di allineare la classificazione dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi, al Regolamento UE 1272/2008, meglio conosciuto come CLP, che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Questo regolamento, che non si applica ai rifiuti, richiama però delle classi di pericolosità per le sostanze che si ritrovano, seppur con alcune differenze, anche nella normativa che attualmente regola la classificazione di pericolosità dei rifiuti. Al fine quindi di rendere più omogenee le normative in questione l’Unione Europea ha emanato le suddette disposizioni in materia di rifiuti che nei fatti modificano la procedura metodologica per l’individuazione del codice identificativo da attribuire al rifiuto, i limiti di concentrazione e le procedure di determinazione delle caratteristiche di pericolo. Dal primo giugno vedremo quindi indicate con “HP” le classi di pericolo attribuite ai rifiuti (oggi vengono indicate con la sola lettera “H” e questo sembra creare confusione con il CLP che utilizza la stessa lettera per classi di pericolosità differenti). Per i rifiuti infiammabili non esisterà più la distinzione tra H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili) e, in aggiunta, il limite di infiammabilità che porta all’attribuzione della nuova caratteristica di pericolo HP3 non sarà più 55°C ma saranno considerati infiammabili tutti i rifiuti liquidi con un punto di infiammabilità minore di 60°C. Ma senza dubbio i principali cambiamenti si verificheranno per quei rifiuti chiamati “a specchio” che se oggi sono considerati non pericolosi, dopo il primo di giugno potrebbero diventarlo. E qui entra in gioco anche il legislatore italiano che con la legge n.116/2014 ha legiferato in autonomia sulle stesse questioni entrando in conflitto con i regolamenti europei che comunque dal primo di giugno avranno la meglio. Senza entrare nel dettaglio della questione, che richiederebbe un tempo ed uno sforzo notevole, segnaliamo solamente che a seguito della legge n.116 il rifiuto classificato con codice CER “pericoloso assoluto” è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione, mentre il rifiuto classificato con codice CER “non pericoloso assoluto” non è pericoloso punto e basta! Il problema si pone per i suddetti rifiuti con CER a specchio, la cui determinazione di pericolosità dovrà essere per forza certificata da un’analisi del rifiuto. Tradotto vuol dire che: il produttore, prima dell’attribuzione del codice CER al proprio rifiuto, deve far fare un’analisi dello stesso ad un laboratorio autorizzato che seguendo le nuove indicazioni metodologiche previste dalla Decisione UE 955/2014 e dal Regolamento 1357/2014, in vigore dal 1° di giugno, determineranno la pericolosità o meno del rifiuto stesso.

Per ulteriori dettagli in merito si rimanda ai regolamenti sopraccitati anche se districarsi tra le varie normative non è cosa semplice. Considerando che il periodo transitorio per l’adeguamento alle novità è praticamente inesistente (le disposizioni saranno pienamente operative allo scoccare della mezzanotte del 1° giugno) il Ministero dell’Ambiente italiano dovrebbe emanare a breve un decreto che faccia chiarezza sulle disposizioni in merito.
Nel frattempo però il consiglio che viene dato dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza alle aziende produttrici di rifiuti è quello di incominciare ad individuare quali dei propri rifiuti potrebbero ricadere in categorie “a specchio”, quindi smaltirli secondo le attuali disposizioni entro la fine di maggio, e dopo il primo di giugno mettere in conto un’analisi degli stessi per verificarne l’effettiva nuova pericolosità.

Andrea Merusi